L’indennità di frequenza è una prestazione economica dell’INPS finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità, fino al compimento della maggiore età.
La prestazione è stata istituita con la Legge 11 ottobre 1990, n. 289, la finalità è offrire alle famiglie con un minore con disabilità un sostegno economico che possa sostenerle durante il periodo scolastico, aiutandole nelle spese legate alla frequenza scolastica e di centri specializzati in riabilitazione.
Per ottenerla le persone devono dimostrare all’INPS di trovarsi in uno “stato di bisogno economico”, quindi avere un reddito inferiore ad una certa cifra, cifra che INPS stabilisce di anno in anno.
Questa prestazione si rivolge ai cittadini minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
I requisiti indispensabili per ottenere l’indennità di frequenza sono:
- avere età inferiore ai 18 anni;
- ottenere il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure avere la perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- frequentare scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o centri di formazione e addestramento professionale, pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti, oppure centri ambulatoriali diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- avere un reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente;
- possedere la cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri comunitari, occorre l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza. Invece, per i cittadini stranieri extracomunitari, è necessario il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione) e la residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato italiano.
L’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con altre prestazioni come le indennità di:
- accompagnamento per invalido civile totale;
- accompagnamento per i ciechi totali;
- comunicazione prevista per i sordi prelinguali;
- speciale indennità prevista per i ciechi parziali.
L’indennità di frequenza viene corrisposta per tutta la durata della frequenza. Infatti l’art. 2, comma 3, della Legge 289/90 stabilisce che:
“La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza“.
Per il 2021 l’importo stabilito è di 287,09 euro mensili e il limite di reddito personale annuo per fare domanda, nel 2021, è pari a 4.931,29 euro.
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Psicologo, Psicoterapeuta
Direttore del Centro APIS – Servizi di Riabilitazione dell’età Evolutiva Monterotondo